Liti e adempimenti fiscali: sospensione pausa estiva

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 28 Luglio 2014
Aggiornato 4 Agosto 2014 09:31

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Le scadenze fiscali vanno in ferie, con date diverse per liti e adempimenti fiscali: i dettagli e la normativa di riferimento.

Si avvicina la pausa estiva liti e adempimenti fiscali: ad agosto (dal 1° al 20) i contribuenti sono dispensati dall’eseguire gli adempimenti e i versamenti con il modello F24 e in ferie vanno anche i termini per il processo tributario e la mediazione tributaria (dal 1° agosto al 15 settembre). A prevedere tale stop sono stati:

  • per gli adempimenti fiscali la “Proroga di ferragosto”, ovvero il Dl 16/2012;
  • per il processo tributario la Legge 742/1969;
  • per la mediazione tributaria la pausa è stata introdotta con le modifiche normative apportate dalla Legge di Stabilità 2014.

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Adempimenti fiscali

Più in particolare l’articolo 3-quater del Dl 16/2012 prevede uno stop per i versamenti unitari con il modello F24 che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto, questi potranno quindi essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione. Ricordiamo che il 20 agosto scadono i termini per effettuare i versamenti risultanti da UNICO 2014 con la maggiorazione dello 0,40% e il primo acconto per il 2014. Nella pausa estiva rientrano anche i pagamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto relativi ai contributi INPS e ai premi INAIL. L’unica eccezione allo stand-by che va dal 1° agosto fino al 15 settembre è rappresentata dalle notifiche, ovvero l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia potranno anche in questo intervallo di tempo notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.

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Liti

L’articolo 1 della legge 742/1969 prevede che:

“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale”.

Verrà quindi interrotto per un mese e mezzo il conteggio dei giorni utili per depositare atti e documenti previsti nel contenzioso tributario in ogni grado di giudizio, a partire dalla Commissione tributaria provinciale fino alla Cassazione.

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Per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014 l’articolo 1, comma 611 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) ha previsto la sospensione in tema di mediazione tributaria dall’1 agosto al 15 settembre. Tale proroga trova applicazione anche nel caso di accertamento con adesione i giorni di pausa si sommano ai 90 giorni di “blocco” previsti dal momento della presentazione dell’istanza di impugnazione dell’atto.