Si è espressa in tema di invenzioni in azienda e del corrispondente trattamento economico per il dipendente la Corte di Cassazione lavoro con la sentenza n. 14371/2014. Più in particolare il caso riguardava il riconoscimento dell’equo premio previsto dall’art. 23 comma 2 r.d. 1127/39 in relazione a delle invenzioni d’azienda realizzate dal dipendente nel corso del proprio rapporto di lavoro con l’azienda.
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Per i giudici della Cassazione tali interventi progettuali realizzati nell’ambito della prestazione lavorativa del lavoratore per l’azienda, rientrano nelle normali competenze lavorative che devono ovviamente essere remunerate in maniera congrua ma che non danno diritto all’equo premio. Più in particolare ha ritenuto che l’attività di invenzione per la quale il dipendente era ricorso in appello nei confronti dell’azienda per il riconoscimento dell’equo premio costituiva l’oggetto principale delle mansioni dirigenziali del dipendente stesso, in più si può ritenere che l’elevato trattamento economico percepito vada ad integrare l’equo premio previsto dall’art.23 r.d. 1127/39 quale speciale retribuzione volta a compensare proprio quella ricerca di un qualcosa di nuovo assunta contrattualmente.
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Invenzione di servizio o in azienda
La Cassazione ha precisato:
“Il connotato distintivo della fattispecie della cosiddetta invenzione di servizio (di cui al comma 1 dell’art. 23 del R.D. 1127/1939) rispetto a quella della cosiddetta invenzione di azienda (di cui al comma 1 dello stesso articolo) è nell’esplicita previsione contrattuale delle parti di una speciale retribuzione volta a compensare l’attività inventiva, in mancanza della quale spetta l’equo premio. Nella prima delle due fattispecie, in particolare, oggetto del contratto è l’attività inventiva, cioè il particolare impegno per raggiungere un risultato prefigurato dalle parti e dotato dei requisiti della brevettabilità stabiliti dalla legge, e a tale scopo è prevista una retribuzione; nella seconda, invece, la prestazione del dipendente, pur consistente nel perseguimento di un risultato inventivo, risulta essere prese in considerazione dalle parti, ai fini del corrispettivo economico, sulla “qualità”, intesa come mera potenzialità inventiva, nel senso che il conseguimento dell’invenzione non rientra nell’oggetto dell’attività dovuta, anche se resta pur sempre collegato a questa stessa attività”.