Con il Messaggio n. 5661 l’INPS ha comunicato che è in arrivo il Bonus IRPEF per disoccupati e pensionati, ovvero per i contribuenti che hanno l’Istituto come sostituto d’imposta. Il Bonus, disposto dall’art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” verrà erogato sotto forma di credito d’imposta in rate mensili di 80 euro per un importo complessivo pari a 640 euro.
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Riconoscimento automatico
Le nuove disposizioni prevedono che il credito di imposta venga riconosciuto in via automatica dal sostituto di imposta senza bisogno di una richiesta esplicita. Dunque anche l’INPS dovrà utilizzare i dati presenti nei propri archivi
“effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale ed alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori da corrispondere durante l’anno, nonché in base ai dati di cui il sostituto medesimo entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014″, si legge nel Messaggio dell’Istituto.
Comunicazioni da parte del lavoratore
Il Messaggio ricorda che gli assicurati possono presentare dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nel caso in cui:
- non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio, in questo caso i lavoratori sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, in questo caso i lavoratori sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito;
- oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, anche in questo caso i lavoratori sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.
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Bonus IRPEF da luglio
L’accredito della prima rata da parte dell’INPS sarà effettuato a partire dal 30 giugno, quindi sugli assegni di luglio, ai disoccupati e ai percettori di altre prestazioni a sostegno del reddito come mobilità, AspI, MiniASpI e così via. Il pagamento, che verrà effettuato centralmente dall’Istituto, verrà notificato direttamente dall’Istituto con un sms. Ai pensionati, aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, il Bonus IRPEF verrà notificato nel cassetto previdenziale consultabile tramite il PIN accedendo al portale INPS e seguendo il percorso “Menu Servizi online=>Servizi al cittadino”.
Fonte: Messaggio INPS n. 5661