I beneficiari di AspI o Mini AspI, le due nuove indennità di sostegno al reddito per gli eventi di disoccupazione involontaria introdotta dalla Riforma del Lavoro Fornero (legge n. 92/2012), d’ora in poi dovranno inviare online la comunicazione di aver trovato una nuova occupazione da lavoratore autonomo (professionista, commerciante, artigiano, parasubordinato etc.). Lo rende noto l’INPS con il Messaggio n. 5430/2014, contenente le istruzioni per la presentazione delle comunicazioni «AspI-COM».
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Obbligo di comunicazione
Così come avveniva con le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti e la disoccupazione speciale edile, sostituite dalla nuova assicurazione per l’impiego, anche per i beneficiari di AspI o Mini AspI vige l’obbligo di comunicare all’INPS la loro eventuale rioccupazione, al fine di sospenderne l’erogazione. L’obbligo riguarda però solo gli autonomi e chi trova lavoro con contratto di lavoro parasubordinato perché per le nuove occupazioni con i contratti di lavoro dipendente (o subordinato) la sospensione e successiva ripresa nell’erogazione delle indennità avviene d’ufficio da parte dell’INPS sulla base delle comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro.
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Comunicazione telematica esclusiva
La modalità di comunicazione telematica esclusiva partirà dopo il 18 agosto, fino a questo termine vi sarà un periodo transitorio durante il quale la comunicazione con i nuovi modelli SR137 (AspI) e SR138 (Mini AspI), che hanno sostituito il vecchio modello DS56-bis, sarà ancora ammessa in modalità cartacea. La comunicazione deve fornire informazioni all’INPS in merito al reddito annuo previsto per l’attività intrapresa entro un mese dall’inizio della stessa e al reddito effettivamente percepito nell’anno di fruizione dell’indennità a seguito della successiva dichiarazione dei redditi.
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Dunque la nuova procedura online rilasciata dall’Istituto consente di comunicare:
- le variazioni di domicilio/residenza, di telefono, di email e delle modalità di pagamento riportate sulle domande di disoccupazione in ambito AspI precedentemente inviate;
- le informazioni attinenti al reddito percepito da lavoro autonomo o parasubordinato.