I contribuenti minimi possono recuperare le perdite dovute alla uscita dal regime agevolato: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 123/E pubblicata ieri.
È il caso di acquisto di un immobile di valore superiore ai 15mila euro, per quali è possibile portare le perdite in diminuzione del reddito.
Tali perdite, generate nel corso dell’applicazione del regime dei minimi, possono essere detratte fino a una durata massima di 5 anni, a partire dall’anno in cui si è verificato l’investimento, secondo il principio di cassa.
Questo non vale però per gli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2010, per i quali non sarà possibile dedurre fiscalmente il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista, secondo la procedura dell’ammortamento.
Discorso valido sia per il professionista che opera in contabilità ordinaria che per i lavoratori autonomi minimi, per i quali la deduzione per cassa del costo di acquisto sarà comunque limitata agli immobili strumentali acquistati precedentemente alla data dell’1 gennaio 2010.