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TASI e IMU, niente sanzioni fino al 16 luglio

di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Giugno 2014
Aggiornato 1 Luglio 2014 12:19

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Il Ministero delle Finanze stabilisce che i comuni possono decidere un periodo senza sanzioni né interessi per chi non ha pagato TASI e IMU o ha commesso errori, in nome dello Statuto del Contribuente.

Fino al 16 luglio niente sanzioni per chi non ha pagato la TASI entro il termine del 16 giugno o ha effettuato un versamento insufficiente, ma solo se c’è un apposito provvedimento del Comune: lo stabilisce un provvedimento del Ministero delle Finanze, che vale anche per l’IMU. I Comuni possono anche prendere decisioni differenziate per IMU e Tasi. E il termine del 16 luglio non è rigido, anche su questo le amministrazioni hanno flessibilità. La decisione è stata presa in considerazione delle difficoltà che certo non sono mancate per il contribuente alle prese per la prima volta con questo tributo, con regole che sono cambiate a ridosso della scadenza e il caos delle delibere, spesso arrivate anch’esse sul filo di lana.

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Sanzioni TASI

L’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi, spiega la risoluzione 1D del 23 giugno del Dipartimento delle Finanze, è giustificata dalle:

«criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative recate dal Dl 9 giugno 2014, n. 88» sia «alla determinazione stessa del tributo», circostanze che «hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti».

Quindi, prosegue il Ministero, si ritiene applicabile lo Statuto del Contribuente (legge 212/2000), il cui articolo 10 sancisce che i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria siano:

«improntati al principio della collaborazione e della buona fede», non vengano irrogate sanzioni e interessi di mora nel caso in cui il contribuente si sia «conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, «ancorchè successivamente modificate dall’amministrazione medesima» oppure quando il comportamento del contribente risulti «posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni, o errori dell’amministrazione stessa», e che comunque non vengano previste sanzioni se la violazione dipende da «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta».

=> Errori TASI senza sanzioni

Enti non commerciali e IMU

La risoluzione delle Finanze sottolinea infine che analoghe considerazioni valgano per l’IMU, perché le difficoltà relative alla TASI hanno avuto riflessi anche sul meccanismo applicativo dell’IMU, e per gli enti non commerciali, che entro il 16 giugno avrebbero dovuto versare il saldo IMU 2013 e la prima rata IMU e TASi 2014, con l’ulteriore difficoltà rappresentata dal fatto che non è ancora perzezionato l’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni.

Conclusione: sussistono le condizioni per cui i comuni possono considerare applicabile l’articolo 10 dello Statuto del Contribuente, e si stabilisce un termine ragionevole, un mese dalla scadenza del 16 giugno, quindi appunto il 16 luglio (oppure un mese da quando saranno pronti i moduli per gli enti non commerciali), per sanare eventuali irregolarità senza sanzioni e senza interessi.

del Dipartimento delle Finanze