Dopo lo stanziamento di 607 milioni di euro per il finanziamento degli sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di 2° livello con riferimento agli importi corrisposti nel 2013, l’INPS ha finalmente reso note le istruzioni per la richiesta di accesso al beneficio (Circolare n. 78/2014), fornendo ai datori di lavoro le prime indicazioni su requisiti e domanda di sgravio, concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Ricordiamo che a modificare la regolamentazione di questa agevolazione è stato l’articolo 4, comma 28, della Legge n. 92/2012, per stabilizzare l’incentivo e razionalizzare il plafond a disposizione, attraverso una più puntuale allocazione delle risorse.
=> Sgravi contratti II° livello: istruzioni operative
Sulla materia sono poi intervenuti la Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012), il DL 31 agosto 2013, n. 102 e il decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che ha dettato le regole per la fruizione dell’incentivo.
Tetto limite
“Il limite del 2,25% può essere rideterminato – in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni – fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%”.
Per la determinazione della soglia entro cui è possibile fruire dello sgravio contributivo, bisogna quindi considerare la retribuzione “contrattuale”, ovvero quella imponibile annua ai fini previdenziali.
Misura del beneficio
- Entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.
- Totalmente sulla quota del lavoratore.
Requisiti
Per accedere allo sgravio i contratti collettivi aziendali e territoriali o di secondo livello che prevedono erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività e così via, dovranno esser sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le DTL entro il 30 giugno 2014.
L’inoltro della domanda all’INPS (anche per i lavoratori iscritti all’INPGI o alle gestioni ex INPDAP ed ENPALS) deve essere effettuato dalle aziende o tramite intermediari autorizzati per via telematica. La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze un numero di protocollo. La domanda deve contenere:
- dati identificativi dell’azienda (per quelle agricole la matricola è il codice azienda);
- tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione;
- data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la DTL ;
- indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.
L’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’INPS, affidando a quest’ultimo la definizione delle relative modalità. L’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo avverrà entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze. L’Istituto provvederà a darne tempestiva comunicazione alle aziende beneficiarie e agli intermediari autorizzati.
Per maggiori informazioni: Circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014