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TASI: niente sanzioni nè debiti d’imposta

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 13 Giugno 2014
Aggiornato 20 Giugno 2014 10:00

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Lo Statuto del contribuente viene in difesa di chi ritarda o commette errori nel calcolo della TASI: nessuna sanzione da parte dell'Erario.

Nessuna sanzione per chi pagherà in ritardo la TASI o commetterà errori di calcolo stando a quanto dichiarato dal sottosegretario all’economia Enrico Zanetti nel question time alla Camera. La motivazione risiede nella troppa incertezza che è stata generata dal caos delle mancate delibere dei Comuni. Negli ultimi tempi, proprio a causa dei dubbi su IMU e TASI le cui scadenze arrivano in concomitanza con le dichiarazioni dei debiti, il CAF si sono trovati in estrema difficoltà così come i contribuenti che chiedevano aiuto ai centri di assistenza fiscale e ai Comuni.

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Statuto del contribuente

In queste condizioni, per Zanetti è applicabile l’articolo 10 dello Statuto del contribuente:

«Considerata la situazione di incertezza normativa che riguarda il versamento della prima rata della TASI si ritiene applicabile l’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212: non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi di mora al contribuente…quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma tributaria».

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Scadenze TASI

Ricordiamo che nei Comuni che hanno deliberato entro il 31 maggio scorso (meno di 2200), la scadenza per il pagamento della TASI è fissata al 16 giugno mentre dove le delibere non sono arrivate per tempo la nuova scadenza per la tassa sui servizi indivisibili comunali è fissata al 16 ottobre 2014 e le aliquote dovranno essere deliberate entro il 10 settembre altrimenti il pagamento TASSI dovrà avvenire in un’unica soluzione direttamente il 16 dicembre 2014, applicando però l’aliquota base dello 0,1%.