Se un libero professionista dispone di un grosso studio, anche di ampia metratura, finora si supponeva avesse anche creato una seppur minima struttura organizzativa, accrescendo le possibilità di guadagno da lavoro autonomo. Un avvocato con studio di 100 mq era dunque obbligato a versare l’IRAP, secondo una recente sentenza che però è stata ora smentita dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 23155 depositata il 16 novembre).
Secondo quanto chiarito, infatti, il semplice possesso di un grosso studio non costituisce bene strumentale eccedente il minimo, e pertanto non determina come presupposto l’assoggettamento IRAP.
Nella stessa giornata, la Cassazione si è espressa anche con un’altra ordinanza (la n.23156), che capovolge l’esito dei due gradi di merito che avevano dato ragione al contribuente in materia di parametri.
Nello specifico, il contribuente aveva evidenziato, presentando fatture emesse, registro presenze e resa oraria, l’insussistenza dei compensi a lui addebitati attraverso i parametri. Tuttavia, in questo caso, quanto presentato è stato considerato inidoneo, generico e privo di concreti riferimenti a specifiche fonti probatorie.