Il 16 giugno è l’ultimo giorno per pagare l’acconto IMU 2015 senza interessi di mora: l’imposta si applica agli immobili diversi dall’abitazione principale (seconde case, beni strumentali e case di lusso censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9), mentre le prime case (per le categorie catastali dalla A2 alla A7) e le relative pertinenze (fino ad un massimo di tre, purché ciascuna di una diversa categoria catastale) dal 1° gennaio 2014 sono state esentate poiché soggette a TASI.
È stata la Legge di Stabilità 2014 a rivoluzionare la tassazione sugli immobili, con l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone di IMU,TASI e TARI.
Calcolo IMU online
Per calcolare l’IMU 2015, anche quest’anno è possibile affidarsi ai tool online, come quello messo a disposizione dal sito AmministrazioniComunali.it. Qui è sufficiente inserire i dati relativi al proprio immobile per calcolare l’imposta dovuta. Inserendo i propri dati anagrafici è possibile stampare anche il modello F24 per il versamento dell’acconto IMU.
IMU 2015 imprese: deduzioni, esenzioni e novità
IMU in ritardo
Per chi paga l’IMU successivamente alla scadenza del 16 giugno è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Il calcolatore online è in grado di calcolare da sé gli interessi di mora da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza in base alla data di compilazione e stampa dell’F24.
Esenzioni IMU nei Comuni
Resta per i Comuni la facoltà di assimilare la seconda casa all’abitazione principale in caso di unità immobiliare:
- posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, se non locata;
- posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
- concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” purché utilizzata come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente 500 euro, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui, in questi casi l’agevolazione è comunque applicabile ad un solo immobile.
=> Esenzione IMU sui terreni montani
Esenzioni IMU nazionali
Oltre alle prime case, sono esclusi dall’applicazione dell’IMU:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,che sono adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è stata prevista la parziale deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Nessuna deduzione fiscale è invece prevista per dichiarazione IRAP, a prescindere dalla tipologia e dalla natura dell’immobile.