Cessazione attività: nuove regole

di Noemi Ricci

Pubblicato 14 Maggio 2014
Aggiornato 4 Gennaio 2015 19:35

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Le nuove disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla segnalazione di avvenuta cessazione dell’attività commerciale: basta la comunicazione e non serve la SCIA.

Semplificate le regole per segnalare l’avvenuta cessazione dell’attività di vendita al dettaglio: il Ministero dello Sviluppo Economico rettifica le indicazioni fornite in precedenza sull’adempimento, non serve più la SCIA ma basta la semplice comunicazione.

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SCIA

Con la risoluzione n. 72134 del 29 aprile 2014 il Ministero rettifica quindi le precedenti indicazioni, fornite con la nota n. 178981 del 30 novembre 2010, che prevedevano la comunicazione preventiva al Comune tramite la SCIA in caso di cessazione dell’attività di vendita al dettaglio. Più in particolare il Ministero chiariva che in seguito all’introduzione dello strumento della SCIA, ovvero della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, questo potesse trovare applicazione in tutti i procedimenti compresa la segnalazione di cessata attività commerciale. L’unica eccezione all’applicazione della SCIA era costituita dai procedimenti discrezionali e quelli espressamente indicati dal Ministero.

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Comunicazione

Ora il Ministero torna invece sui propri passi e rende noto che al posto della SCIA è ora possibile utilizzare anche l’istituto della comunicazione, rispettando i termini previsti per l’inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. competente per territorio. L’obiettivo è di riproporzionare e semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, nel rispetto delle numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte nel corso del 2012. Il riferimento è al comma 4 dell’articolo 12, del Decreto legge n. 5 del 2012 il quale stabilisce l’individuazione di attività che devono essere sottoposte ad autorizzazione, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività con asseverazioni o a SCIA senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere. L’ultimo orientamento del Ministero introduce dunque la comunicazione come nuovo strumento applicabile ai procedimenti di chiusura attività commerciale, con lo scopo di eliminare procedure non proporzionate all’evento che si va a comunicare.

Tempistiche

Alla luce di quanto disposto dal Ministero, la “comunicazione di cessazione” deve essere presentata rispettando le tempistiche stabilite per l’inoltro delle comunicazioni alla Camera di Commercio, ovvero entro 30 giorni dall’evento, nell’ipotesi di cessazione dell’attività che va comunicata al R.E.A. (ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 9-3-1982) o al Registro Imprese (ai sensi dall’articolo 2196 Codice civile, per le imprese individuali). Nessuno specifico termine viene invece stabilito dalla normativa vigente per le società di capitali e le società di persone, pur essendo disposto l’obbligo di procedere alla cancellazione.