Con la conversione in legge del Decreto Salva Roma-ter (D.L. n. 16/2014) viene confermata definitivamente la doppia tassazione TARI, per i rifiuti ordinari e quelli speciali assimilabili agli urbani.
TARI, doppia imposizione sui rifiuti speciali
Nuova disciplina TARI
Nonostante le proteste delle imprese che per voce di Rete Imprese Italia avevano chiesto al Governo di intervenire per evitare la doppia imposizione per lo smaltimento dei rifiuti speciali, in questa fase dell’iter normativo del DL Salva Roma l’Esecutivo ha apportato alcune modifiche al regime della TARI rivedendo:
- i criteri di determinazione della superficie assoggettabile per i rifiuti speciali assimilati, non tenendo conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a patto che si dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ovvero di aver avviato al riciclo, sia direttamente sia indirettamente, tramite soggetti autorizzati;
- le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero che il Comune può deliberare con proprio Regolamento nel quale deve altresì definire le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- le modalità con le quali il Comune commisura la tariffa, stabilendo che nelle more della revisione del regolamento che prevede il metodo normalizzato (e per semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe) il Comune possa prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione di specifici coefficienti “inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%”;
- le ulteriori riduzioni ed esenzioni che il Comune può deliberare, tra le quali quelle per le abitazioni con un unico occupante; quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro limitato e discontinuo; i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiamo la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; i fabbricati rurali ad uso abitativo. La copertura di queste disposizioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Nella legge di conversione è stato quindi eliminato il vincolo secondo il quale le autorizzazioni di spesa non potevano eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.
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Aggravi per le imprese
Relativamente alla modifica che prevede che vengano assoggettati alla tassa su rifiuti in vigore dal 1° gennaio di quest’anno anche i rifiuti speciali assimilati agli urbani, andando così a penalizzare molte imprese, nel proprio appello le cinque associazioni di Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianto, Confcommercio e Confersercenti) avevano sottolineato che:
da lungo tempo gli imprenditori, che smaltiscono i propri rifiuti speciali al di fuori del servizio comunale, si vedono comunque applicare anche la tariffa rifiuti, sulla base di una interpretazione inappropriata del principio di assimilabilità ai rifiuti urbani. È un aggravio di costi stimato in 2 miliardi di euro.
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La versione iniziale del Dl Salva Roma aveva invece escluso dalla TARI i rifiuti speciali delle imprese avviati al recupero, ora invece la doppia tassa è stata ripristinata lasciando semplicemente ai Comuni la possibilità di ridurre la tariffa applicata in base alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo, escludendo però dal beneficio i rifiuti avviati al recupero. Una decisione che secondo Rete Imprese Italia sarebbe addirittura in contrasto con la disciplina europea la quale prevede che le imprese debbano poter optare per la gestione dei propri rifiuti al di fuori della gestione comunale anche nei casi in cui sarebbe consentita l’assimilabilità.