Con la Circolare n. 54 del 2 maggio, l’INPS ha comunicato le modifiche apportate agli interessi di mora per il ritardato saldo delle cartelle di pagamento. Gli interessi da versare in caso versamento oltre scadenza delle somme iscritte a ruolo (anche quelle dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) sono stati ridotti a decorrere dal 1° maggio 2014.
Il nuovo tasso
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura degli interessi di mora al 5,14% in calo rispetto al precedente tasso fissato per lo scorso anno (5,22).Tali interessi vengono determinati annualmente e si applicano a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, così come previsto dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli interessi vanno calcolati sulle sole somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi.
=> Cartelle di pagamento: nuovi interessi di mora da maggio 2014
La riduzione
Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d’Italia e ha disposto il nuovo tasso di interesse con il provvedimento Protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014 sulla base delle stime effettuate analizzando la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo che va dall’1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Le cartelle Equitalia
Ricordiamo che, da novembre 2013, famiglie e imprese in difficoltà economica possono rateizzare i debiti con Equitalia anche in dieci anni e fino a 120 rate: ogni rata non supera il 20% del reddito mensile familiare o il 10% del valore di produzione aziendale; in alternativa, il debitore può richiedere un piano di rateazione con rate variabili di importo crescente per ciascun anno.