DURC più snello per l’impresa che subappalta i lavori: la responsabilità da parte della società di rispondere delle irregolarità del subappaltatore per due anni decorre a partire dalla fine dei lavori in subappalto e non dell’intero cantiere. A chiarire i termini è stato il Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito posto dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) sull’articolo 29 del D.lgs 276/2003, o meglio sulla responsabilità solidale negli appalti e sulle modalità per la verifica della regolarità contributiva.
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Responsabilità solidale subappalti
L’articolo citato prevede che il committente sia obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Il dubbio riguardava in particolare il momento dal quale dovessero iniziare a decorrere i due anni, se dalla fine dell’intero lavoro o dalla fine delle lavorazioni svolte dalla singola impresa subappaltatrice (nella maggior parte dei casi di più breve durata rispetto all’intero completamento del lavoro).
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Il Ministero ha chiarito che i due anni decorrono dalla fine dei lavori svolti in subappalto e non dell’intero cantiere. Se questo continua dopo la scadenza dei due anni per la verifica della regolarità contributiva dell’impresa principale non deve essere preso in considerazione il comportamento della società che ha effettuato i lavori in subappalto.