Cambiano i termini per le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei loro finanziamenti o capitalizzazioni a favore dell’azienda. I nuovi termini riguardano le comunicazioni sulla base delle dichiarazioni 2014, relative all’anno di imposta 2013.
- vecchia scadenza: dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno fiscale durante il quale sono state effettuate le operazioni;
- nuova scadenza: entro il 30esimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, oppure di quella relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
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Con il provvedimento del 16 aprile, l’Agenzia delle Entrate spiega le motivazioni alla base del cambiamento: agevolare l’adempimento, prevedendo una tempistica successiva alla dichiarazione annuale dei redditi in cui possono essere utilizzati elementi che hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso per i soci beneficiari e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti dall’impresa. La scelta tiene conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e dichiarativo.Il provvedimento modifica i due precedenti dell’agosto 2013, con i quali erano state stabilite le regole sulle comunicazioni su:
- beni ai soci (articolo 2, comma 36-sexiesdecies, dl 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011);
- investimenti di soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.
Beni ai soci
L’adempimento riguarda imprenditori individuali, società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono escluse le società semplici. Vanno comunicati i dati dei soci o familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, se sussiste una differenza tra corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso nel periodo d’imposta, anche se in periodi precedenti se ancora utilizzato nell’anno di riferimento della comunicazione.
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Finanziamenti e capitalizzazioni
Tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.
Fonte Agenzia delle Entrate: provvedimento 16 aprile 2014