Tra gli obiettivi principali dell’attuale governo Renzi c’è la certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni entro il 30 aprile, come previsto dal comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto legge 35/2013 poi convertito con la legge 64/2013.
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La soluzione all’annoso problema del ritardo nei pagamenti dalle PA alle aziende italiane è stata delineata nel disegno di legge varato dal Governo il 12 marzo, prevedendo l’intervento anche del sistema bancario e della Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Nei giorni scorsi con una lettera inviata dall’Abi al Ministero dell’Economia le banche hanno dato il via libera all’operazione, consapevoli che nel momento in cui i crediti verranno effettivamente riscossi dalle imprese, queste ne utilizzeranno gran parte per ridurre i debiti verso le banche, consentendo alle aziende stesse di accedere al contempo a nuovi finanziamenti bancari.
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Tempistiche e sanzioni
Per quanto concerne i tempi, secondo il presidente della CDP, Franco Bassanini:
entro un mese dall’entrata in vigore della norma possano essere pagati i debiti di parte corrente che «non vengono contabilizzati nel Patto di stabilità interno. C’è una ragione per farlo: poiché il Patto di stabilità interno serve a rispettare il Patto di stabilità europeo e poiché l’Europa ha già contabilizzato quei debiti, non ha nessun senso contabilizzarli di nuovo. Ma bisogna anche stabilire in modo inequivocabile, prevedendo sanzioni serie per i funzionari che non lo faranno, che di fronte alla presentazione di una fattura l’amministrazione ha solo tre possibilità:
- pagarla;
- certificarla, se la fattura è stata certificata ma non può pagarla subito;
- contestarla se la prestazione non è stata effettuata o non era in linea con il contratto.
Metterla nel cassetto non deve essere più un’opzione. Così come c’è una responsabilità penale per chi paga fatture per lavori non eseguiti o le paga due volte, ci deve essere una responsabilità anche per l’inerzia».
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La certificazione dei crediti dovrà avvenire attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta e per chi non rispetterà i tempi l’ articolo 7 comma 2 del decreto legge 35/2013 prevede delle sanzioni:
“La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica”.