Il Fisco può decidere di negare al professionista il rimborso IRAP se nella dichiarazione dei redditi sono esposti dei costi molto elevati. È la sezione tributaria della Corte di Cassazione a dirlo, per mezzo dell’ordinanza n. 18704 del 13 agosto scorso.
Nella fattispecie, un contribuente aveva pagato l’IRAP, ma aveva poi chiesto all’amministrazione finanziaria il rimborso, in quanto si riteneva, in qualità di professionista, non soggetto al tributo per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.
L’intervento della Cassazione ha chiarito che le spese di elevata entità inserite nella dichiarazione di un professionista possono divergere rispetto al requisito dell’autonoma organizzazione, e soprattutto possono rappresentare un elemento significativo per la valutazione del giudice.
In particolare, le spese elevate dichiarate possono essere utilizzate come un indice indicativo per il giudice che deve decidere su un’istanza di rimborso negata. La valutazione di una rappresentazione tributaria deve necessariamente coinvolgere tutti i possibili aspetti e non limitarsi ad alcuni di essi. Nella fattispecie «la Commissione regionale avrebbe dovuto valorizzare proprio il rapporto costi/organizzazione d’impresa, dato che questo rapporto va ad incidere sul presupposto impositivo dell’IRAP».
L’occasione è stata utile per ribadire i principi che regolano gli aspetti di rimborsi IRAP e il requisito relativo all’autonoma amministrazione. Quest’ultima, secondo la Corte suprema, ricorre se «il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione».