Con la Circolare n.33/2014 l’INPS ha fornito istruzioni operative e requisiti per i lavoratori intermittenti che intendono versare, ai sensi dell’articolo 36, comma 7 del D.Lgs n. 276/2003, contributi volontari per integrare la contribuzione obbligatoria versata a loro favore per il contratto di lavoro stipulato.
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Calcolo
Il versamento volontario può essere effettuato previa richiesta all’Istituto, per i periodi di lavoro e/o di disponibilità in cui i valori retributivi risultino inferiori al minimale ex lege n. 638/1983 e viene calcolata sulla differenza tra la retribuzione convenzionale e il valore degli emolumenti percepiti. Non è invece previsto alcun requisito contributivo.Più in particolare l’INPS ha precisato che «limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa ed a parità di orario di lavoro svolto, si applicano al lavoro intermittente anche le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni. Al contrario, l’indennità di disponibilità, che pure ha natura di reddito da lavoro dipendente, è soggetta all’obbligo contributivo con riferimento all’importo effettivamente corrisposto, senza il rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali».
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Autorizzazione
La richiesta di autorizzazione al versamento integrativo deve essere inviata annualmente entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi da integrare. Per farlo è possibile utilizzare i seguenti canali:
- i servizi telematici INPS accedendo con il PIN alla sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;
- Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803164 per le chiamate da telefono fisso oppure il numero 06164164 per quelle da cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario previsto dal proprio gestore telefonico;
- intermediari abilitati.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n. 33/2014.