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Mini IMU nel Modello 730: quando spetta l’esenzione IRPEF

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Maggio 2014
Aggiornato 6 Ottobre 2014 10:23

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Le prime case che per il 2013 hanno pagato il conguaglio Mini IMU a gennaio non concorrono all'imponibile IRPEF e non applicano deduzioni: istruzioni di compilazione del Modello 730/2014.

Per i contribuenti che si apprestano a presentare la dichiarazione dei redditi, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha corretto nei mesi scorsi i modelli 730/2014 e relative istruzioni per chiarire un punto: i proprietari di prime case che hanno pagato la Mini IMU a gennaio non devono versare IRPEF e addizionali per questi immobili.

=>Scarica il Modello 730/2014

=>Scarica le istruzioni di compilazione

Mini IMU nel 730/2014

La precedente formulazione del modello 730/2014 lasciava dubbi interpretativi su come dovessero comportarsi i proprietari di immobili che, in virtù delle disposizioni legislative 2013, non hanno pagato l’IMU sulla prima casa (abolita per il 2013) ma hanno dovuto versare il conguaglio di gennaio 2014 (la cosiddetta mini IMU). Il chiarimento, è servito a coprire meglio il quadro:

  • IMU non pagata affatto: il reddito delle prime case e relative pertinenze che hanno goduto dell’abolizione 2013 senza dover versare la Mini IMU concorre alla formazione dell’imponibile ai fini IRPEF, beneficiando però di una deduzione pari all’ammontare della rendita catastale.
  • IMU pagata: le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) che hanno già pagato l’IMU, non devono pagare l’IRPEF in dichiarazione dei redditi, per cui non beneficiano della relativa deduzione.
  • Mini IMU pagata: i chiarimenti, inseriti nel Modello 730/2014 rettificato prevedono che gli immobili soggetti alla Mini IMU di gennaio non pagano nè IRPEF nè addizionali e, non concorrendo all’imponibile, non godono neppure delle relative deduzioni. In questi casi, nella colonna 12 del quadro B  (redditi da fabbricati) dedicata ai casi particolari IMU va indicato il codice 2. Inoltre è necessario riportare alla voce “IMU dovuta per il 2013”  (colonna 10) la Mini IMU, per quanto tra le note si legga più sotto: se l’Imu non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare comunque l’imposta “dovuta”.

La precisazione sul trattamento fiscale della Mini IMU è contenuta nel provvedimento n. 34411 del 10 marzo 2014, che chiarisce anche altri punti relativi alla compilazione (ad esempio, la corretta compilazione della casella “730 senza sostituto” per i contribuenti che hanno perso il lavoro e che quindi non hanno più un sostituto d’imposta) ma che da quest’anno possono presentare il 730 invece del modello UNICO.

Fonte: il provvedimento delle Entrate del 10 marzo.