Aumenta per l’anno 2014 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (art. 1, D.L. n. 726/1984 conv. con mod. dalla L. n. 863/1984), lo ha reso noto l’INPS con il Messaggio n. 3234/2014 con il quale detta anche le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens in ordine all’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale.
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Integrazione salariale
Più in particolare l’integrazione dei contratti di solidarietà viene aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. L’incremento è frutto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”. Dunque, entro il limite di spesa stabilito il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. La liquidazione dei trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS avverrà con due distinti provvedimenti di pagamento, uno relativo alla misura ordinaria del trattamento (60%), l’altro all’incremento del 10%.
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Istruzioni UniEmens
Per quanto riguarda la compilazione del flusso UniEmens, l’Istituto richiama le indicazioni fornite con circolare n. 15 del 29.1.2014, punto 3 e precisa in più che “per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso UniEmens, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio”. Mentre per i recuperi dei contratti di solidarietà relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”). Per maggiori informaizioni consultare il Messaggio n. 3234.