La circolare n. 16/2014 l’INAIL ha fornito informazioni in merito all’obbligo assicurativo contro gli infortuni dei tirocinanti, ricordando che il praticantato è gratuito e non dà luogo a un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato.
Praticantato obbligatorio
L’Istituto precisa che non vige alcun obbligo assicurativo per i tirocinanti che, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, sono tenuti a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”. Il motivo risiede nella natura gratuita del rapporto e quindi nell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell’art. 4, n.1) del D.P.R. 1124/65, visto anche che il rimborso spese non ha natura corrispettiva.
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Obbligo assicurativo
Permane invece l’obbligo assicurativo, quindi il professionista è chiamato a versare i premi per la copertura contro gli infortuni, nel caso in cui i praticanti:
- eseguano presso lo studio del professionista lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista;
- partecipino alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, a un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.
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Per maggiori informazioni consultare il testo della circolare.