Ritardo pagamenti: interessi ridotti fino a giugno 2014

di Francesca Vinciarelli

6 Marzo 2014 10:50

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In Gazzetta Ufficiale il nuovo tasso di interessi per il pagamento in ritardo di fatture nelle transazioni commerciali tra imprese e con la PA: mora ridotta fino a giugno 2014.

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014 i nuovi tassi di interesse da applicare al ritardato pagamento di fatture commerciali, effettuato tra il 1° gennaio e 30 giugno 2014. Le nuove percentuali di mora – che presentano una riduzione sul tasso imposto nel semestre precedente – si applicano alle transazioni commerciali basate su “contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.

=>Le norme sul ritardo nei pagamenti PA

=>Le norme per le transazioni tra imprese

Interessi 1°semestre 2014

La nuova percentuale di interessi legali di mora da applicare per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali è stata stabilita con Comunicato del Ministero. Entrando nello specifico, il tasso di interesse stabilito per il primo semestre 2014 è stato portato allo 0,25%. Il tasso va applicato al netto della maggiorazione di 8 punti percentuali prevista ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha portato la maggiorazione dal 7% all’8%). Rispetto alll’8,50% del semestre precedente, fino a giugno di paga con un interesse leggermente inferiore, per un totale dell’8,25% tenendo conto anche della maggiorazione.

=>Confronta con i tassi legali per ritardi fiscali

Decorerrenza

Ricordiamo che il D.lgs. n. 192/2012 ha modificato il D.Lgs. n. 231/2002 stabilendo la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora. In mancanza di termine di pagamento si fa riferimento a quello legale di 30 giorni.