Pubblicati con la Risoluzione n. 25/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate i nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il ravvedimento operoso che va a sanare le tardività rispetto al piano di rateazione. Si tratta di otto nuovi codici da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni sugli importi rateizzati (ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 48 , comma 3-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) a seguito d:
- accertamento,
- accertamento con adesione,
- conciliazione giudiziale,
- mediazione.
=> Modello F24: tutti i codici tributo
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso relativo a un mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima può essere effettuato entro il termine di quella successiva (articolo 8, comma 3 -bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e l’articolo 48, comma 3 -bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). L’istituto del ravvedimento operoso permette in questo caso di beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Dunque, nel caso in cui si salti una sola rata (ma non la prima) e si provveda al versamento entro la rata successiva non si avranno effetti sul piano di rateazione ma si pagheranno solo delle sanzioni, che variano secondo uno schema temporale:
=>Ravvedimento operoso: tipologie e sanzioni
Codici tributo
I nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia devono essere riportati nel modello F24, nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, in cui sono indicate anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento. Più in particolare sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “9946” (sanzione) e “1984” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali;
- “9947” (sanzione) e “1985” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale IRPEF;
- “9948” (sanzione) e “1986” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale IRPEF;
- “9949” (sanzione) e “1987” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP.
Nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” vanno riportate le informazioni presenti negli atti emessi dall’ufficio. Per maggiori informazioni consultare la Risoluzione n. 25/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate.