Le spese per la formazione continua, resa obbligatoria per le professioni ordinistiche dall’articolo 7, comma 1 della Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), sono attualmente deducibili al 50%, in base all’articolo 54, comma 5, del Tuir (Dpr 917/1986), Testo unico delle imposte sui redditi. La non osservanza dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.
Deducibilità 100%
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha proposto la deducibilità integrale di queste spese (partecipazione a corsi, vitto e alloggio per il soggiorno), cui non è possibile sottrarsi vista l’obbligatorietà della formazione, con un primo risultato: un ordine del giorno, approvato in sede di conversione del decreto Destinazione Italia, con cui il Governo si impegna ad esaminare la questione. La stessa richiesta era già stata avanzata nei mesi scorsi, dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) :
=>Professionisti: deducibilità dei costi di formazione al 100%
Le associazioni e gli ordini professionali chiedono in sostanza che venga estesa la deducibilità dal reddito di esercizio dei costi sostenuti per l’aggiornamento professionale, trattandosi di una voce di spesa obbligatoria per tutti coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria iscrizione ad Ordine o Collegio.
Quadro fiscale
Sono i regolamenti degli Ordini a stabilire le regole attuative, attraverso un meccanismo basato sui crediti formativi che si acquisiscono con i corsi e le attività di aggiornamento. Come sottolineava la RPT a suo tempo, infatti, la scelta dei percorsi formativi è limitata a quelli organizzati dagli stessi Ordini e Collegi, da associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti autorizzati. La deducibilità integrale di queste spese sarebbe compensata, ai fini del gettito fiscale, da una maggiore spesa per altri corsi a pagamento e dal conseguente incremento di gettito derivante dal reddito delle società di formazione.