Tratto dallo speciale:

Enasarco, calcolo dei contributi 2014

di Noemi Ricci

Pubblicato 27 Febbraio 2014
Aggiornato 3 Marzo 2015 17:30

I contributi Enasarco da versare per il 2014: aliquote, scadenze, modalità di versamento e di iscrizione.

Ogni trimestre i soggetti che svolgono attività di rappresentanza devono obbligatoriamente versare i contributi integrativi all’Enasarco, l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio che eroga ad agenti e rappresentanti di commercio la pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti, integrativa a quella IVS.

=> Rappresentanti e agenti di commercio: contratti, obblighi e fiscalità

Contribuzione Enasarco

La contribuzione Enasarco si calcola sugli importi a qualsiasi titolo dovuti all’agente (provvigioni, rimborsi spese tassabili, indennità per incasso dei crediti, premi di produzione e così via) anche se non ancora pagate e nel rispetto di un minimale e di un massimale annui. Non devono essere considerate invece, nel calcolo della base imponibile, l’indennità per la risoluzione del rapporto (FIRR), l’indennità per la cessazione del rapporto e l’indennità suppletiva di clientela.

Pagamento

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato telematicamente dalla casa mandante, anche per la quota a carico dell’agente, con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre cui si riferisce. Prima di effettuare il pagamento è necessario collegarsi all’area riservata inEnasarco e compilare la “distinta di contribuzione”. Per le ditte che utilizzano il RID bancario la novità scattata dal 1° febbraio 2014 è l’introduzione del sistema Sepa Direct Debit (SDD) che lo ha sostituito.

Scadenze 2014

  • 1° trimestre Gennaio-Febbraio-Marzo 2014: 20 maggio 2014;
  • 2° trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2014: 20 agosto 2014;
  • 3° trimestre Luglio-Agosto-Settembre 2014: 20 novembre 2014;
  • 4° trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre 2014: 20 febbraio 2015.

Aliquote 2014

Le aliquote contributive 2014 sono aumentate rispetto al 2013 e risulcambiano per agente se svolge attività in forma di ditta individuale/società di persone o di società di capitali. Nel primo caso (Snc/Sas) l’aliquota 2014 viene fissata nel rispetto dei minimali e massimali ogni anno rivalutati secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, in misura del 14,20% e ripartita a metà tra agente e casa mandante; nel secondo caso (Spa/Srl) non è previsto alcun minimale/massimale e si applica l’aliquota per scaglioni:

  • fino a 13 milioni: aliquota 3,2% (2,6% casa mandante e 0,6% agente)
  • da 13 a 20 milioni: aliquota 1,6% (1,3% casa mandante e 0,3% agente)
  • da 20 a 26 milioni: aliquota 0,8% (0,65% casa mandante e 0,15% agente)
  • oltre 26 milioni: aliquota 0,3% (0,2% casa mandante e 0,1% agente).

 => Contratto agenzia: indennità di cessazione e non concorrenza

Massimali provvigionali 2014

  • agente monomandatario: 35.000 euro;
  • agente plurimandatario: 23.000 euro.

Il contributo si calcola fino al raggiungimento della provvigione massima annuale, ma la restante quota va comunque comunicata. Il massimale provvigionale non è frazionabile. Ricordiamo che il massimale riguarda l’intera società, dunque non è riferito ai singoli soci: il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Minimali contributivi 2014

  • agente monomandatario: 834 euro;
  • agente plurimandatario: 417 euro.

=> Contratto di agenzia: obblighi, compensi e provvigioni

Iscrizione Enasarco

Ricordiamo che sono obbligati all’iscrizione all’Enasarco tutti gli agenti e i rappresentanti che operano in Italia in nome e per conto di preponenti sia italiani o stranieri con sede o dipendenza in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica adottata per lo svolgimento della propria attività, nonché i promotori finanziari che operano in qualità di agenti di commercio. Sono esclusi i mediatori, i dipendenti, i soci con responsabilità limitata e le altre tipologie di agenti che non esercitano attività commerciale, che devono invece iscriversi alla Gestione separata INPS.