Entro il 28 febbraio 2014 i titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono registrare la denuncia annuale cumulativa di quelli sottoscritti nell’arco del 2013 e non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Denuncia annuale
La denuncia annuale deve essere presentata da una delle parti contraenti in doppio originale presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o in via telematica contestualmente all’attestazione di pagamento (modello F23) dell’imposta di registro. La denuncia deve contenere le generalità, il domicilio e il codice fiscale degli interessati, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo e la durata di ogni singolo contratto.
=> Semplificazioni: modello F24 Elide per locazioni
Fondi rustici: procedura semplificata
I fondi rustici costituiscono infatti un’eccezione rispetto alla regola che vuole la registrazione del contratto di locazione e affitto di beni immobili entro 30 giorni dalla data di stipula o da quella di decorrenza della locazione se antecedente.
=> Locazioni: Modello Rli per la registrazione
Per questa particolare categoria di beni immobili viene concessa la possibilità all’affittuario (conduttore) o al proprietario (locatore) di accorpare più contratti in un’unica denuncia annuale, a patto che non siano formati né per atto pubblico né per scrittura privata autenticata. Tale procedura semplificata consente il versamento in un’unica soluzione – utilizzando il modello F23, codice tributo “108T”, causale “RP” – dell’imposta di registro pari allo 0,50% dell’importo dichiarato nella denuncia cumulativa. In generale ricordiamo che tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, a meno che il contratto non superi i 30 giorni complessivi nell’anno.