Pubblicata dall’INAIL la nota n. 1123 contenente le istruzioni per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di certificazione dei crediti, frutto del ritardo nei pagamenti dalle PA alle imprese. L’Istituto comunica inoltre che nella Piattaforma per la certificazione dei crediti (“sistema PCC”) gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono operative le funzionalità per il DURC in presenza di una certificazione dei crediti, così come previsto dall’art. 13-bis, comma 5, Decreto Legge n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012 (Decreto Spending Review).
=> DURC in compensazione di crediti PA: in vigore la procedura
Rilascio DURC con certificazione
Ricordiamo che il DURC può essere rilasciato, in presenza di debiti della PA nei confronti dell’impresa, se l’importo dei crediti certificati è almeno pari all’importo dell’irregolarità contributiva. Inoltre saranno considerate valide esclusivamente le certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi dell’articolo 9, comma 3- bis, del d.l. 185/2008 e successive modificazioni, dalle Amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti (approfondisci le norme DURC).
Procedura di richiesta del DURC
Nella nota INAIL viene descritta nel dettaglio la procedura di “Richiesta di rilascio del DURC” nella piattaforma delle imprese creditrici nei confronti delle PA, che può essere inoltrata anche da un suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC.
Nel dettaglio:
- il richiedente deve salvare su un dispositivo elettronico o stampare la richiesta, identificata da un numero di protocollo. Il codice di verifica contenuto nella richiesta servirà a INPS, INAIL e Casse edili per verificare la sussistenza e l’importo dei crediti certificati e quindi per attestare la regolarità ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012;
- la “richiesta di emissione DURC” effettuata nel sistema PCC va trasmessa a INPS, INAIL e Cassa edile utilizzando lo Sportello Unico Previdenziale;
- tali richieste generate nel sistema PCC vanno quindi trasmesse tramite PEC alla Sede competente, indicando nell’oggetto il CIP e il numero di protocollo e specificando che si tratta di DURC in presenza di certificazione dei crediti;
- in caso di esito positivo il sistema PCC genera l’apposito documento “Esito della verifica sulla capienza per l’emissione del DURC” in formato pdf con indicati il numero della certificazione, l’ente emittente, la data di certificazione, l’importo del credito residuo, le date di pagamento (se previste) e il “Totale saldo disponibile” alla data di effettuazione della verifica sulla capienza nella piattaforma stessa.
Per maggiori informazioni consulta la Nota INAIL.