È disponibile online il modello ad hoc per la “voluntary disclosure”, l’istituto previsto dall’art. 1 del D.L. 28.1.2014 n. 4 come forma di sanatoria, ovvero la collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti illecitamente all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha ora reso disponibili sul proprio sito la bozza della richiesta di adesione allo scudo fiscale e le due schede (“richiedente=R”, relativa ai dati del richiedente, e “attività=A”, relativa alle attività estere rilevanti, da comunicare all’Amministrazione finanziaria) da allegare alla domanda per attivare il processo di regolarizzazione delle attività detenute all’estero e non dichiarate.
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Chi può aderire allo scudo fiscale
Possono accedere allo scudo fiscale le persone fisiche, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che intendano comunicare volontariamente al Fisco, e quindi regolarizzare, i capitali e gli investimenti detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. La richiesta può essere presentata da uno o più richiedenti congiuntamente, o dal rappresentante del richiedente o procuratore o altra persona incaricata di assisterlo nella procedura. Non possono invece aderire alla sanatoria coloro che siano venuti formalmente a conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti.
Attività oggetto di sanatoria
Le attività che possono essere oggetto di sanatoria sono le attività estere rilevanti detenute fino al 31 dicembre 2012 e non dichiarate nel modulo Rw del modello UNICO. L’adesione alla disclosure deve riguardare tutte le attività detenute e tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti per chi detiene capitali o investimenti all’estero.
Modello di domanda
Il modello di domanda pubblicato sul sito dell’Agenzia può essere utilizzato l’attivazione della procedura di collaborazione volontaria sia a un singolo contribuente con più attività estere sia a più soggetti cointeressati nella stessa attività (compilando in maniera distinta più schede R e una singola scheda A per ogni attività da far emergere). La domanda non è revocabile e in base al contenuto dell’istanza l’Agenzia delle Entrate quantificherà i corrispondenti redditi e le conseguenti imposte, interessi e sanzioni dovute. Sanzioni penali sono previste per chi nell’ambito della regolarizzazione spontanea di capitali e investimenti esibisca o trasmetta atti o documenti in tutto o in parte falsi, nonché per chi fornisca dati e notizie non rispondenti al vero.
Scadenze
Le istanze di regolarizzazione dovranno pervenire entro il 30 settembre 2015, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate direttamente a una delle sedi dell’ufficio centrale per il Contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi) dell’Agenzia delle Entrate, anche su supporto informatico non riscrivibile. Per maggiori informazioni consultare l’area dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.