Il ricorso al solo lavoro dei praticanti negli studi professionali non fa scattare l’obbligo di pagamento dell’IRAP. È quanto determinato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2520/2014. Il motivo della decisione delle Corte risiede nel fatto che, avvalendosi solo di praticanti, l’attività svolta dal professionista non costituisce autonoma organizzazione. Viene dunque meno il presupposto impositivo per l’applicazione dell’IRAP.
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La sentenza conferma l’interpretazione già fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 45/E/2008 per la quale, essendo lo scopo del tirocinio prevalentemente quello di formare il praticante al lavoro, non si può ritenere che il tirocinante contribuisca alla formazione del reddito in modo autonomo, diversamente da come avviene con il lavoro da dipendente. La Corte ha quindi dato ragione a quanto affermato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, escludendo dall’obbligo di pagamento dell’IRAP i professionisti che si avvalgono esclusivamente del supporto dei praticanti.