Scende il tasso di interesse legale passando dal 2,5% all’1% a partire dal 1° gennaio 2014 andando quindi a ridurre anche i contribuenti sono chiamati a pagare assieme alla mora nei casi di ritardi fiscali (es.: IMU) oppure nei contratti in cui è previsto il versamento di una somma entro una data stabilità (es. preliminare di compravendita).
Il tasso d’interesse
Il tasso di interesse legale era stato portato dall’1,5% al 2,5% dalla manovra finanziaria Monti. In generale, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificare ogni anno questo tasso mediante decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, legge 662/1996). Lo scorso anno, però, il Ministero non aveva fissato la nuova misura del saggio, che quindi era rimasto invariato facendo riferimento al tasso 2012 (il 2,5% per l’appunto). Ora, il Ministero dell’Economia, con Decreto del 12 dicembre 2013, ha deciso di ritoccare al ribasso il tasso di interesse legale che tuttavia rimarrà al 2,5% fino 31 dicembre 2013.
L’applicazione legale
Ricordiamo che il tasso di interesse stabilito per legge si applica nei casi di cui sopra, ossia:
- ai rapporti tra cittadino e Stato, ad esempio in caso di pendenze fiscali;
- ai contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.