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Aliquote e contributi INPS: tempo di conguagli 2013

di Francesca Vinciarelli

17 Dicembre 2013 11:06

Aliquote e contributi previdenziali e assistenziali: le istruzioni INPS per i datori di lavoro che devono effettuare i conguagli 2013.

Per i datori di lavoro, con la fine dell’anno arriva il consueto appuntamento con le operazioni di conguaglio sui contributi INPS previdenziali e assistenziali. Puntuale come ogni anno, l’Istituto ha pubblicato la circolare esplicativa che guida le aziende in questo adempimento, che in alcuni casi richiede di:

  • inviare la quantificazione dell’imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997);
  • applicare le aliquote correlate all’imponibile;
  • imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2014.

Per la corretta compilazione del flusso UNIEMENS, l’INPS fornisce le singole fattispecie alle vengono abbinate le istruzioni operative per la corretta compilazione:

  • variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
  • massimale contributivo e pensionabile (art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995) per il 2013 pari a € 99.034,00;
  • contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge n. 438/1992) a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, c. 6 della legge 11.3.1988 n. 67. Per l’anno 2013, tale limite è di € 45.530,00 annui, corrispondenti a € 3.794,00 mensili;
  • conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
  • fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
  • auto aziendali;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • operazioni societarie.

Scadenze

  • 16 gennaio 2014, nel caso in cui si proceda in occasione dela denuncia di competenza del mese di “dicembre 2013”;
  • 17 febbraio 2014 se si opta per la denuncia di competenza del mese di “gennaio 2014”;
  • 17 marzo 2014, in caso di denuncia di “febbraio 2014” che può essere utilizzata senza aggravio di oneri accessori visto che i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative.

Per maggiori informazioni consulta la circolare INPS.