Con la Risoluzione n.11/DF, il Ministero dell’Economia risponde ai dubbi sull’esenzione IMU per i cosiddetti “magazzini” delle imprese edili concessa per immobili invenduti, che a quanto pare vale anche per i fabbricati acquistati e ristrutturati per poi essere reinseriti sul mercato. In sostanza, l’esenzione IMU riguarda tanto gli immobili di nuova costruzione (anche non residenziali) quanto gli edifici acquistati dai costruttori e destinati alla vendita ma rimasti invenduti, a patto che su di essi siano stati realizzati interventi di incisivo recupero. Non sono esenti, nvece, gli immobili sui quali siano stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Fabbricati costruiti
Il quesito nasceva a fronte della recente normativa: articolo n. 2, DL 102 del 31 agosto 2013 (c.d. Decreto IMU), convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che al comma 1 stabilisce per l’anno 2013 la seconda rata IMU non dovuta sui “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno”. Il comma 2 stabilisce inoltre che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Equiparazione
Secondo il Ministero, nel concetto di “fabbricati costruiti” rientrano anche i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice che poi vi apporta interventi di incisivo recupero ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Questa stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero, “la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art.2 del Dlgs n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.
Esenzione IMU
In sostanza, il Legislatore ha equiparato i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero e quelli in corso di costruzione anche ai fini della determinazione della base imponibile IMU e vengono considerati aree fabbricabili fino all’ultimazione dei lavori. Ma attenzione: i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero, rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione dell’articolo n. 2 del DL 102 del 31 agosto 2013 solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Per maggiori informazioni consulta la Risoluzione n.11/DF il Ministero dell’Economia.