Dopo il Messaggio INPS n.18092 sul recupero delle quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà (CDS) assistito dalla Cigs (L.863/84), la Fondazione Studi CDL diffonde la Circolare n° 17/2013 analizzando le problematiche legate all’operatività dei recuperi da parte delle aziende. I chiarimenti della Fondazione Studi arriva in risposta alle domande numerose domande poste sul tema.
Recupero TFR in CDS
Prima di tutto la Circolare ricorda che “la posizione espressa dall’Istituto è nel senso di consentire alle imprese utilizzatrici dei contratti di solidarietà di recuperare immediatamente (e non alla cessazione del rapporto di lavoro), l’ammontare del TFR maturato in costanza di riduzione oraria”.Quindi viene precisato che durante i periodi di CDS, il datore di lavoro è sempre tenuto al versamento delle quote di TFR al fondo Tesoreria, oppure ai fondi di previdenza complementare, in risposta alla domanda se “il recupero del TFR durante i periodi di CDS è possibile anche da parte delle aziende che non sono tenute al versamento del TFR al fondo tesoreria.
La Fondazione chiarisce che per anno solare “si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di conclusione del CDS. Nel caso di un CDS che termina il periodo di validità al 15 settembre 2014, il recupero può avvenire entro il 31 dicembre 2014”. Dunque un’azienda che ha terminato il CDS in anni precedenti può procedere al recupero della quota di TFR di competenza della CIGS. Per maggiori informazioni Leggi la circolare n. 17/2013 della Fondazione Studi.