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IMU prima rata: in vigore aumento IRES e IRAP

di Noemi Ricci

Pubblicato 2 Dicembre 2013
Aggiornato 9 Dicembre 2013 09:36

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Gli aumenti degli acconti IRES ed IRAP conseguenti all'abolizione della seconda rata IMU: il dettaglio degli incrementi 2013 e 2014.

Il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133 contenente “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2013, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.281 del 30-11-2013). In seguito all’abolizione della seconda rata IMU, viene incrementato l’acconto IRES e IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Il decreto firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze è il risultato dello sblocco della clausola di salvaguardia prevista dal decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013 per la copertura dell’abolizione della prima rata, non essendo il Tesoro riuscito ad incassare il miliardo e mezzo atteso con il gettto IVA sui pagamenti della PA (925 milioni di euro) e con la sanatoria sui giochi (600 milioni di euro).

Acconti IRES-IRAP 2013-2014

Più in particolare con l’art. 2 del decreto legge, che detta disposizioni in materia di acconti di imposte, viene disposto un ulteriore incremento dell’acconto dell’IRES e IRAP pari ad 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo. Per il 2014 tutti i soggetti IRES dovranno versare un acconto dell’IRES pari al 101,5% mentre per il 2013:

  • gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative dovranno effettuare un versamento dell’acconto dell’IRES pari al 130%;
  • gli altri soggetti IRES pari al 102,5%.
  • stessi incrementi delle aliquote per quanto riguarda l’IRAP.

Scadenza

Il termine fissato per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES è fissata al prossimo 10 dicembre 2013, oppure entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta, per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare. La proroga della scadenza per il versamento dell’acconto IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.

Fonte: DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133, Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia. (13G00177) (GU Serie Generale n.281 del 30-11-2013)