L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che deve essere allegato ai contratti di vendita e di locazione degli immobili pena la nullità del contratto (art. 6, D.L. n. 63/2013 – Decreto Ecobonus) in determinati casi non sconta né l’imposta di bollo né quella di registro. A chiarire quando è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 83. Più in particolare viene precisato che l’APE, se presentato volontariamente per la registrazione (ad esempio per avere una data certa da attribuire all’APE), è soggetto all’imposta di registro nella misura di 168 euro e se allegato al contratto di locazione, con dichiarazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale, è soggetto ad imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio (D.P.R. n. 642/1972). Il deposito dell’Attestato di Prestazione Energetica è tuttavia facoltativo: ai fini della registrazione dei contratti di locazione non vige per legge alcun obbligo di registrazione. Si può però optare per la registrazione dell’APE, con lo scopo di attribuirgli data certa, in questo caso l’attestato è soggetto sia all’imposta di bollo che all’imposta di registro.
Imposta di registro e di bollo
Riassumendo:
- l’APE deve essere allegato per legge ai contratti di vendita (art. 6, D.L. n. 63/2013) , cessione in comodato gratuito e locazione degli immobili;
- la registrazione dell’APE è opzionale;
- nel caso in cui l’APE non venga allegato in sede di registrazione del contratto di locazione di un immobile, non vige nessun ostacolo al deposito e non sono previste sanzioni;
- nel caso in cui l’Attestato venga allegato in sede di registrazione del contratto di locazione, sia in originale che in copia semplice, l’APE non è soggetto né ad imposta di registro, né ad imposta di bollo;
- qualora si decida di produrre volontariamente in data successiva alla registrazione del contratto di locazione è necessario pagare l’imposta di registro;
- se si decide di allegare allegare al contratto di locazione copia dell’APE con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, deve essere applicata l’imposta di bollo per ogni foglio.
Per maggiori informazioni consulta la Risoluzione 83/E dell’Agenzia delle Entrate