Tra le scadenze fiscali che attendono contribuenti ed imprese il prossimo 2 dicembre c’è anche quello con la cedolare secca e in questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un comunicato stampa nel quale conferma l’applicazione dell’aliquota ridotta per il versamento della seconda rata di acconto. Si tratta di una delle misure introdotte con il Decreto IMU (decreto legge n. 102 del 2013) che porta dal 19% al 15% l’aliquota dell’acconto per la cedolare secca da applicare ai contratti di locazione a canone concordato aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze.
Acconto con sconto
La nuova aliquota si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013 e pertanto ai canoni di locazione percepiti per tutto l’anno. In questi contratti il corrispettivo è stabilito in base ad accordi tra organizzazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, relativi ad abitazioni in Comuni con carenza di disponibilità abitative o ad alta densità abitativa. L’aliquota del 15% può essere utilizzata nel caso in cui, per determinare l’acconto dovuto, si sia optato per il metodo di calcolo previsionale (che però, ricorda l’Agenzia, può comportare l’applicazione di una sanzione del 30% nel caso in cui il versamento risulti insufficiente), in luogo del metodo storico.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’importo dell’acconto dovuto si calcola in base all’imposta che si prevede sia dovuta per l’anno in corso e quindi è possibile beneficiare dell’aliquota ridotta determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15% e calcolando il 95% della cedolare determinata per poi sottrarre quanto già versato. Se l’acconto è superiore ai 257,52 euro, il contribuente è infatti chiamato a versare l’acconto del 95% in due rate, del 40% e del 60%, da pagare secondo le stesse scadenze previste per l’acconto IRPEF (il 17 giugno 2013 la prima e il 2 dicembre la seconda).
Metodo storico
Con il secondo metodo, quello storico, l’importo dell’acconto dovuto è determinato sulla base della cedolare secca dichiarata nel 730/2013 o in UNICO PF 2013. Si può utilizzare l’aliquota ridotta al 15% anche qualora l’acconto sia dovuto in un’unica soluzione (versamento inferiore a 257,52 euro).
Codice tributo
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il pagamento della seconda, o unica, rata dell’acconto della cedolare secca è 1841. Per maggiori informazioni consultare il comunicato dell’Agenzia delle Entrate.