Una lunga vicenda che ha visto coinvolti un contribuente italiano separato dal coniuge, l’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Lombardia si è conclusa stabilendo che la deduzione fiscale per il mantenimento comprende anche il rimborso dell’IRPEF versata dal coniuge che beneficia dell’assegno. Nello specifico la sentenza del 6 gennaio 2013 prendeva in considerazione la storia di due coniugi che avevano stipulato una scrittura privata per definire le modalità e i termini di attuazione della sentenza di separazione.
Nella scrittura si definiva che il coniuge con l’onere di corrispondere l’assegno di mantenimento avrebbe dovuto anche provvedere al rimborso dell’IRPEF versata sulla somma a favore del beneficiario dell’assegno stesso. Per questo motivo il contribuente “pagante” aveva dedotto dal proprio reddito entrambi gli importi, cadendo però nella contestazione dell’Agenzia delle Entrate la quale, ritenendo illegittima la deduzione delle somme corrisposte a titolo di rimborso dell’IRPEF, aveva iscritto a ruolo la corrispondente imposta aggiungendo sanzioni e interessi.
La motivazione della contestazione dell’Agenzia delle Entrate deriva dal fatto che la somma relativa al rimborso IRPEF rappresenterebbe un incremento volontario e pertanto non rientrante nel regime di deducibilità previsto dalla legge per gli importi facenti parte dell’assegno di mantenimento.
A questo punto il contribuente ha presentato istanza di ricorso affermando che la somma IRPEF derivava proprio dalla decisione dell’autorità giudiziaria che aveva fissato un importo netto per l’assegno di mantenimento e pertanto non era da considerare in eccedenza, né derivante dalla successiva scrittura privata. La Ctr Lombardia, analizzata la vicenda, ha deciso di annullare la cartella di pagamento oggetto del contendere, riconoscendo agli autonomi accordi negoziali intercorsi tra i coniugi la natura meramente chiarificatrice delle obbligazioni derivanti dalla sentenza di separazione.