Sono ancora numerosi i dubbi sollevati dalla Risoluzione 9/DF/2013 del Dipartimento dell’Economia e delle Finanze. Questa era stata pubblicata dal DEF con l’obiettivo di fornire dei chiarimenti in merito alle modalità di riscossione della TARES e della “maggiorazione standard” a seguito dell’approvazione del Decreto IMU (decreto legge n. 102/2013), specificando che solo per quest’anno i Comuni avrebbero potuto fissare le date di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anche nel 2014, mentre per quanto riguarda la “maggiorazione standard”, questa deve essere versata entro il 16 dicembre 2013. E proprio sui termini di versamento della maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro della TARES il dibattito è ancora piuttosto acceso. Più in particolare, secondo una nota diffusa dall’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale dell’ANCI), le indicazioni del Ministero delle Finanze non sarebbero allineate con quanto stabilito dal D.L. n. 35/2013. Quest’ultimo infatti prevede che la maggiorazione della TARES debba essere incassata “unitamente all’ultima rata del tributo“, mentre il DEF ha chiaramente indicato nella Risoluzione 9/DF/2013 che l’ente locale ha la possibilità di fissare la scadenza per il pagamento di una o più rate TARES dovute e accertate contabilmente per l’anno 2013 nel corso dell’anno 2014. La normativa TARES di riferimento non sembra però lasciare spazio ad uno sdoppiamento della riscossione, dunque le strade delineate dai Comuni possono essere solo due:
- o la TARES deve essere riscossa integralmente entro il 16 dicembre 2013 comprensiva della maggiorazione;
- o deve essere consentito lo slittamento al 2014 anche della maggiorazione.