Conto alla rovescia per l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla Legge di Stabilità (art. 1 commi da 491 a 499, legge n. 228/2012): la Tobin Tax prenderà infatti il via il prossimo 5 ottobre a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16/9/2013 che modifica il decreto ministeriale del 21 febbraio 2013 (art. 2 comma 1-bis), che completa l’iter attuativo della nuova imposta. =>Leggi come si applica la Tobin Tax
Tobin Tax dal 5 ottobre
Tra le modifiche che entreranno in vigore dal prossimo 5 ottobre ve ne sono alcune che sono state richieste direttamente dagli intermediari operativi sul mercato italiano e internazionale per agevolare l’applicazione dell’imposta e in generale tengono conto delle osservazioni inviate al MEF nell’ambito della fase di consultazione che si è conclusa lo scorso 30 agosto. Tra le principali novità spicca l’applicazione della Tobin Tax sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia anche qualora si trasferisca la nuda proprietà dei titoli. =>Tobin Tax: le istruzioni per pagare la tassa
Novità dal 2014
Da precisare che l’applicazione della Tobin Tax alle obbligazioni e ai titoli di credito entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2014. Sempre dal 1° gennaio partirà l’assoggettamento ad imposta delle obbligazioni e dei titoli di debito che non garantiscono il rimborso del capitale e dei diritti di opzione. Dal 2014 entreranno poi in vigore le nuove semplificazioni sulle regole di calcolo della prevalenza dei titoli azionari italiani di panieri o indici sottostanti gli strumenti finanziari derivati e quelle della base imponibile nel caso di regolamento degli strumenti finanziari derivati con azioni. => Niente Tobin tax per i derivati delle PMI
Esclusioni dalla Tobin Tax
Escluse dall’ambito applicativo della Tobin tax, infine, le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale, indipendentemente dal fatto che le azioni siano di nuova emissione o già in circolazione.
Per maggiori informazioni consulta il Decreto 16/9/2013 e la Relazione illustrativa del MEF