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Edilizia PUP: prorogate le agevolazioni alle imprese

di Francesca Vinciarelli

10 Settembre 2013 09:56

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I dettagli della proroga alle agevolazioni per l'edilizia PUP contenuta nel recente decreto IMU che concede più tempo alle imprese edili per terminare i lavori.

Prorogate le agevolazioni per le imprese del settore dell’edilizia con il cosiddetto Decreto IMU recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”(art. 6, comma 6 del D.L. n. 102/2013, quello che ha cancellato l’IMU su prime case ed agricoltura).

Edilizia PUP

L’edilizia PUP (programmi di edilizia residenziale pubblica che rientrino nell’ambito dei Piani Urbanistici Particolareggiati) prevede l’imposta di registro all’1% sull’acquisto del bene situato in area compresa in piani urbanistici particolareggiati (invece della misura ordinaria dell’8%), a patto che i lavori vengano completati entro 11 anni. In sostanza vengono nuovamente allungati i termini per poter concludere gli interventi di edilizia residenziale pubblica che rientrino nei Piani Urbanistici Particolareggiati di ulteriori 3 anni. => Leggi norme e agevolazioni per l’edilizia

Proroghe edilizia PUP

L’art. 1, comma 25, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) che aveva introdotto l’agevolazione per l’edilizia PUP, prevedeva infatti l’imposta di registro all’1% a patto che i lavori fossero completati entro cinque anni, poi gli anni erano diventati otto con il D.L. n. 225/2010, che aveva esteso al contempo l’agevolazione agli acquisti effettuati a partire dal 2005, invece che dal 1° gennaio 2008. Ora con il decreto IMU è arrivata la proroga per altri 3 anni, portando il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori ad 11 anni: i cinque inizialmente previsti dalla Finanziaria 2008 più i sei di proroga (sommando quelle del decreto IMU e del D.L. n. 225/2010). Più in dettaglio l’articolo 6 comma 6 stabilisce che «All’articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”». Leggi => Edilizia agevolata e DURC semestrale nel Decreto Fare