In Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013 il decreto del Ministero dell’Economia del 26 aprile contenete le regole per i rimborsi dell’addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), dovuti qualora risultino dalla dichiarazione dei redditi previa richiesta da parte dei contribuenti ai Comuni, secondo le modalità stabilite con decreto del Tesoro, di concerto con il Ministero dell’Interno, così come previsto dall’art. 1, comma 8, del d.lgs. 360/199 (leggi norme e novità IRPEF).
Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate
I dati relativi ai rimborsi dell’addizionale comunale IRPEF vengono fornite dall’Agenzia delle Entrate, che è in possesso delle informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi. L’Agenzia erogherà i rimborsi IRPEF con le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 e attribuirà a ciascun Comune le somme riscosse con il modello F24 al netto degli importi riconosciuti erogabili ai contribuenti risultanti a rimborso dalle dichiarazioni dei redditi. Con cadenza semestrale, come stabilito dall’art. 4 del decreto, l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai Comuni i dati relativi alla liquidazione dei rimborsi che verranno erogati nel semestre successivo, quelli dei rimborsi già erogati e quelli degli importi trattenuti.
Il ruolo dei Comuni
Da parte sua il Comune invierà all’Agenzia le istanze in originale presentate ai propri uffici, dandone contestuale comunicazione al contribuente. La prossima scadenza è fissata a 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, entro tale termine gli enti locali dovranno trasmettere all’Agenzia le istanze presentate ai propri uffici, comprensive degli estremi del pagamento se già effettuato. Entro lo stesso termine l’Agenzia dovrà trasmettere i dati delle liquidazioni in via di erogazione. Eventuali somme erroneamente rimborsate verranno recuperate dall’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 43 del dpr 29 settembre 1973, n. 602.