I contributi di bonifica pagati per immobili non locati e soggetti all’IMU possono essere dedotti dal reddito complessivo IRPEF, anche se gli immobili in questione non concorrono alla formazione del reddito stesso.
A chiarirlo è stata la Risoluzione 44/E dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha spiegato che l’effetto sostitutivo dell’IMU sull’IRPEF (oltre che sulle relative addizionali e sull’ICI dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati) non ha effetti sulla deducibilità dei contributi di bonifica dal reddito complessivo.
Il dubbio nasceva dal fatto che i redditi fondiari degli immobili non locati non concorrono a definire il reddito complessivo, ovvero non sono soggetti a tassazione ai fini IRPEF, e dal fatto che l’art. 10 comma 1 lett. a ) del tuir), stabilisce che tali oneri si deducono dal reddito complessivo «se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo».
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L’Agenzia delle Entrate spiega che i contributi obbligatori versati restano deducibili dal reddito complessivo «nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale».
I contributi obbligatori pagati ai consorzi di bonifica a partire dal 2012 possono quindi ancora essere dedotti in fase di dichiarazione dei redditi, utilizzando il quadro RP del modello UNICO o “E” del modello 730.
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Si non possono invece portare in deduzione i contributi di bonifica se l’immobile sconta la cedolare secca, essendo un regime sì sostitutivo dell’IRPEF, ma opzionale e non obbligatorio.
Per maggiori informazioni consultare la Risoluzione 44/E