Arriva anche quest’anno l’appuntamento con la quattordicesima INPS, la somma aggiuntiva prevista dal decreto legge 81/2007 che viene attribuita in determinati casi nel mese di luglio a favore dei pensionaticon più di 64 anni di età titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
I requisiti per l’attribuzione della quattordicesima mensilità INPS riguardano il rispetto di alcune condizioni reddituali, l’età, la contribuzione. Per riassumerli l’Istituto ha pubblicato in questi giorni il Messaggio n. 10462.
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Requisito contributivo
Dal punto di vista contributivo, per avere diritto alla quattordicesima è necessario essere in possesso possedere dei requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007.
Lavoratori dipendenti:
- fino a 15 anni di contribuzione: somma aggiuntiva 336,00 euro
- oltre 15 anni e fino a 25: somma aggiuntiva 420,00 euro
- oltre 25 anni di contribuzione: somma aggiuntiva 504,00 euro
Lavoratori autonomi :
- fino a 18 anni di contribuzione: somma aggiuntiva 336,00 euro
- oltre 18 e fino a 28 anni di contributi: somma aggiuntiva 420,00 euro
- oltre 28 anni di contributi: somma aggiuntiva 504,00 euro.
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Requisito reddituale
Per quanto riguarda il requisito reddituale, la quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore a determinati limiti riportati nel Messaggio INPS.
In generale il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo, dopo di che viene corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
Nel computo vanno considerati i soli redditi assoggettabili all’IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Per maggiori informazioni consulta il Messaggio n. 10462 dell’INPS