Scatta anche per il lavoratori dipendenti di aziende italiane all’estero ma che abbiano tenuto la residenza fiscale in Italia, la possibilità di mettersi in regola, in caso di omissione del «monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria»: la nuova Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate proroga i termini al 30 aprile 2010.
In pratica, è ora possibile condonare le violazioni
in materia di monitoraggio fiscale commesse, in relazione alla propria attività, da dipendenti operanti all’estero.
Si tratta di un nuovo mini-condono, ad uso di dipendenti pubblici frontalieri ma anche di imprese private con residenza fiscale in Italia: le omissioni sanate saranno quelle commesse fino al 2008 ed è estensibile anche a chi oggi è in pensione.
“Beneficiari“, i contribuenti obbligati ad effettuare controlli fiscali ma che hanno commesso irregolarità nello svolgimento delle loro mansioni. Come fare? Regolarizzando la propria posizione reddituale, risultante incompleta o errata nel modulo RW e relativi quadri della dichiarazione dei redditi.
La circolare chiarisce che «non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero».
Il provvedimento riguarda anche i contribuenti che, invece di usare lo Scudo Fiscale, scelgono di mettersi in regola tramite ravvedimento operoso. Per questa tipologia di dipendenti, è fornita una griglia riepilogativa con adempimenti e relativo ammontare delle sanzioni da pagare.