Il versamento dell’acconto IMU è stato sospeso dal Dl 54/2013 (leggi i dettagli), ma solo per gli immobili rurali, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli Iacp, i terreni agricoli e le abitazioni principali.
Per gli immobili strumentali, compresi capannoni e alberghi, l’acconto IMU deve essere versato entro il 17 giugno.
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Sul versamento dell’acconto IMU si sono generati molti dubbi, anche perché molti Comuni non hanno deliberato le aliquote IMU 2013 in tempo.
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Due le possibili alternative per il versamento dell’acconto IMU che si sono delineate in questi giorni, anche a fronte del chiarimento arrivato dal parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 2/DF.
Acconto con aliquote 2012
La prima consiste nel calcolare la prima rata da versare in base alle aliquote deliberate per il 2012 e e alle detrazioni relative allo stesso anno.
Acconto con delibere dei Comuni
La seconda nel utilizzare le aliquote stabilite dai Comuni, chiamati a pubblicare i nuovi parametri entro il 16 maggio. Quest’ultima opzione sarà tuttavia valida solo fino al 7 giugno, data di conversione del decreto che sblocca i pagamenti che gravano sugli uffici comunali (D. L. n. 35 del 2013 – Decreto Pagamenti PA), dopo di che sarà possibile seguire solo la prima alternativa.
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Semplificazioni IMU
Questo perché, come precisa la circolare del MEF, l’art. 13, comma 13 – bis del decreto è attualmente oggetto di un importante intervento normativo contenuto nel testo di conversione del D. L. n. 35 del 2013, la cui modifica prevede che «il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’ aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente».
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L’emendamento, spiega il MEF «ha come finalità quella di semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso. Pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze due volte nell’arco delle stesso anno, come attualmente previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013».
Per maggiori chiarimenti consulta la circolare n. 2/DF del MEF