L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare n. 15/E, nuovi chiarimenti in tema di imposta di bollo su estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio e comunicazioni dei prodotti finanziari.
Si tratta dell’imposta prevista dall’art.13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, sulla cui applicazione soggettiva e oggettiva associazioni di categoria del settore bancario e intermediari finanziari hanno presentato domanda di chiarimento all’Agenzia.
Funzione del conto deposito
Nella circolare viene quindi chiarito che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis ai conti deposito che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente.
In caso contrario, quindi nei casi in cui la funzione principale dei conti deposito non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere invece applicata nella misura proporzionale prevista dall’articolo 13, comma 2-ter.
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Imprenditori individuali
Agli imprenditori individuali, che hanno intestato a proprio nome un conto corrente o un libretto di risparmio, viene invece applicata la stessa imposta di bollo prevista per le persone fisiche, pari a 34,20 euro l’anno. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, l’imposta di bollo su base annua è di 100 euro. A fare fede è l’intestatario del conto.
Prodotti assicurativi
Nessuna imposta di bollo deve essere applicata sui prodotti assicurativi, ovvero polizze di assicurazione e i contratti di capitalizzazione, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 già soggetti a imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dei premi assicurativi. L’imposta di bollo è invece applicabile agli atti e ai documenti relativi alle stesse tipologie di contratti assicurativi se esenti dal versamento dell’imposta sulle assicurazioni.
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Società fiduciarie
Le società fiduciarie che esercitano l’attività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari sono tenute al versamento dell’acconto sull’imposta di bollo entro il 16 aprile come previsto dall’articolo 15-bis. Non sono invece tenute a versare l’imposta di bollo le società fiduciarie cosiddette “statiche”.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare n. 15/E