Con la Circolare n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi in merito alla disciplina prevista dall’articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 in merito ai cosiddetti “Titoli di risparmio per l’economia meridionale” per assicurarne l’applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale.
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Aliquota al 5%
Si tratta di titoli che possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori, chiarisce l’Agenzia, ma possono beneficiare del regime fiscale agevolato solo se sottoscritti da persone fisiche, residenti e non residenti, che non esercitino attività professionale o d’impresa.
Uno dei chiarimenti riguarda quest’ultima: il riferimento è sia all’esercizio di impresa commerciale sia a quello di tipo agricolo.
Se sottoscritti da soggetti privati, gli interessi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale beneficiano di un trattamento tributario agevolato, che si traduce in una aliquota ridotta al 5%, invece del 20%, applicata alla generalità dei redditi di capitale prodotti da questi titoli nei casi in cui tali redditi siano ordinariamente trattati nell’ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996: quindi sia agli interessi sia ai cosiddetti scarti di emissione.
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Non possono beneficiare dell’aliquota al 5%: associazioni di professionisti, società semplici ed assimilate, enti non commerciali e in generale tutte le categorie di soggetti generalmente assimilate alle persone fisiche per quanto attiene al trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria.
Imprenditori individuali
Gli imprenditori individuali, indipendentemente dal settore di attività, possono invece sottoscrivere tali titoli e fruire dell’aliquota del 5%, anche se acquistati sul mercato secondario, purché non vengano detenuti nell’ambito dell’attività d’impresa.
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L’Agenzia precisa che il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2011 prevede che gli emittenti dei titoli comunichino «alla Consob, entro i 5 giorni successivi alla chiusura del periodo d’offerta, le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge n. 70 del 2011, inerenti alle caratteristiche dei soggetti sottoscrittori dei titoli.
Pertanto, nella fattispecie degli imprenditori individuali, al fine della verifica di tali condizioni soggetti emittenti dovranno acquisire dal sottoscrittore una dichiarazione che attesti che i titoli sottoscritti non vengono detenuti nell’ambito dell’attività d’impresa».