L’Agenzia delle Entrate fissa a 5,2233% la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme già iscritte al ruolo.
Il provvedimento, che risulta valido anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è in vigore dal 1° maggio 2013.
A darne notizia la circolare n° 68/2013 emanata dall’INPS, che spiega come l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, sia da calcolare a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento e fino alla data del versamento.
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Il tasso di interesse, secondo la normativa vigente, deve essere determinato ogni anno tramite un apposito decreto del Ministero delle Finanze, sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Nell’ultimo caso con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, detta misura era stata fissata al 4,5504% in ragione annuale.
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L’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 2013/27678 del 4 marzo 2013, ha ora disposto l’incremento della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% in ragione annuale.
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Un’inversione di tendenza rispetto agli anni passati, che fino ad ora avevano sempre registrato una riduzione degli interessi di mora. Nello specifico, dal 2009 al 2012 il taglio era stato del 2,2854%, ovvero dal 6,8358 in vigore dal 1 ottobre del 2009 al 4,5504 del 1 ottobre 2012.
Per maggiori informazioni, consulta: circolare INPS n° 68/2013