La Corte di Cassazione conferma la validità della notifica degli atti impositivi tramite consegna a parenti ed affini, chiarendo una materia da sempre controversa e poco chiara.
Nello specifico, definisce la Suprema Corte, il vincolo di parentela o di affinità, a prescindere dall’ulteriore requisito della stabile convivenza, giustifica la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario dello stesso.
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Questo importante chiarimento deriva dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7714 del 27 marzo, successiva alla vicenda che aveva coinvolto un contribuente al quale erano state consegnate le cartelle di pagamento IRPEF per gli anni 1998 e 1999.
In particolare, la consegna era stata realizzata presso la residenza della matrigna, che non convivente con il contribuente.
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In un primo momento il contribuente aveva chiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria e i giudici di secondo grado avevano ritenuto invalida la notifica degli avvisi di accertamento. A questo punto l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di una serie di articoli normativi secondo i quali la notifica avvenuta in tale circostanza doveva ritenersi valida.
I giudici di legittimità della Corte di Cassazione, pur respingendo alcuni rilievi di violazione proposti dall’Agenzia delle Entrate, ha evidenziato che la consegna presso il domicilio di un parente (in questo caso della matrigna) è sufficiente per considerare valida la notifica.
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Questo perché l’espressione “persona di famiglia” adoperata dall’articolo 139 del codice di procedura civile e applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento va intesa nel senso più ampio, considerato che la stessa norma annovera tra coloro che possono essere destinatari della notifica perfino il portiere e il vicino di casa che accetti di riceverla.
Di conseguenza conclude la Cassazione “Tale espressione ricomprende, dunque, qualsiasi familiare (anche la matrigna) la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, essendo determinata da ragioni di, sia pure temporanea, convivenza con il destinatario della notifica. Situazione, questa, che può essere presunta sulla base dello stesso fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l’atto da notificare (cfr Cassazione 24852/2006)”.