L’Agenzia delle Entrate chiarisce i meccanismi dell’imposta di bollo su alcuni documenti, definendo i casi in cui questa non è da applicare e quelli in cui tale imposta deve essere corrisposta dalle aziende.
Le imprese non sono soggette ad imposta di bollo, quando intendono iniziare, cessare o modificare un’attività produttiva e, ad esempio, devono provvedere alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): in questo caso, spiega la risoluzione n.24/E dell’8 aprile, sarà necessario provvedere al pagamento del bollo solo se la presentazione di SCIA o DIA deve essere accompagnata da provvedimenti o certificazioni.
=>Leggi come funziona la SCIA: segnalazione certificata di inizio attività
Nello specifico la risoluzione dell’Agenzia entra nel merito dei nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale. In questo caso, poiché si rientra nei casi in cui la SCIA è accompagnata da provvedimenti, le imprese sono assoggettate al pagamento del bollo nella misura di 14,62 euro a foglio.
Le casistiche a cui si riferisce la risoluzione comprendono anche le richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.
Le motivazioni che hanno portato all’emissione della risoluzione risiedono principalmente dalla legge di sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dalla risoluzione 109/2001, sempre dell’Agenzia delle Entrate.
Nel primo caso la legge prescrive che “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (…) è sostituito da una segnalazione dell’interessato…”
Nel secondo caso la risoluzione prevedeva che le denunce di inizio attività, che le stesse “…non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto… Non essendo prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo (…) non è possibile far rientrare tra le istanze…” di cui all’articolo 3 della tariffa dell’imposta di bollo “…le denunce di inizio attività (…) che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo…”.